Con la citata comunicazione il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che al datore di lavoro non è consentito comunicare al personale le motivazioni delle assenze dei dipendenti. Nel caso specifico la società aveva reso pubbliche, mediante affissione in bacheca, inserendole nelle tabelle dei turni di lavoro, le specifiche motivazioni delle assenze (malattia, permesso per assistenza disabili, permesso sindacale, ecc…). Afferma il Garante che tale modalità, comportando la divulgazione di dati personali, in alcuni casi anche sensibili, viola il principio di pertinenza e quindi la conformità alla disciplina del Codice della privacy e alle Linee guida sul trattamento dei dati personali del lavoratori privati.
Sentenza:
Garante privacy – comunicazione n. 341 del 03.07.2014